Art. 5.
(Trattamento economico).

      1. Per il trattamento economico dei collaboratori parlamentari, gli enti e le associazioni con personalità giuridica e le imprese cooperative possono fare riferimento ad un contratto collettivo nazionale di lavoro dei collaboratori parlamentari stipulato e depositato secondo la normativa vigente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.